DETRAZIONE 41% SULLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE c. 121

Sono prorogate per l’anno 2006, per una quota pari al 41% degli importi rimasti a carico del contribuente,fermi restando gli ammontari complessivi e le altre condizioni previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative agli:

- interventi di recupero del patrimonio edilizio per le spese sostenute dall’1.01.2006 al 31.12.2006;

- interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, eseguiti entro il 31.12.2006 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30.06.2007.

L’intervento compensa l’aumento dell’aliquota IVA applicabile dall’1.01.2006 agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che dal 10% passa al 20% per il mancato rinnovo dell’agevolazione.

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRES A cc. 469-472

La rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni (escluse le aree fabbricabili) può essere eseguita, con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31.12.2004, nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente all’1.01.2006. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, a decorrere dal 3° esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.

L’imposta sostitutiva, dovuta nella misura del 12% per i beni ammortizzabili e del 6% per i beni non ammortizzabili, è versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

Il saldo di rivalutazione può essere assoggettato, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap, nella misura del 7%. L’imposta sostitutiva deve essere bbligatoriamente versata in 3 rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 10% nel 2006; 45% nel 2007; 45% nel 2008. Si applicano, se compatibili, le disposizioni di cui all’art. 1, cc. 475, 477 e 478 della L. 311/2004.

RIVALUTAZIONE AREE EDIFICABILI cc. 473-475

Le disposizioni sulla rivalutazione dei beni d’impresa si applicano, se compatibili, limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa. I predetti beni devono risultare dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31.12.2004 ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, essere annotati alla medesima data nel registro dei beni ammortizzabili o nei registri IVA.

La rivalutazione deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea; si considerano comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione urbanistica. La rivalutazione è possibile a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area, ancorché previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i 5 anni successivi all’effettuazione della rivalutazione; sono applicabili le disposizioni sulla responsabilità solidale (art. 34, c. 3 D.P.R. n. 602/1973).

I termini di accertamento decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria dell’area. L’imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 19%, deve essere obbligatoriamente versata in 3 rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, come segue: a) 40% nel 2006; b) 35% nel 2007; c) 25% nel 2008.

IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE DEGLI IMMOBILI c. 496

In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, all’atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, sulle plusvalenze realizzate si applica un’imposta sostituiva dell’imposta sul reddito del 12,50%. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all’applicazione e al versamento dell’imposta sostitutiva della plusvalenza di cui sopra, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia.

DETRAZIONE IVA SU AUTOVEICOLI c. 125

Il regime IVA afferente ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli è stato prorogato al 31.12.2006; in merito all’acquisto, importazione e acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli, l’indetraibilità è ridotta dal 90% all’85% del relativo ammontare. Per le cessioni dei veicoli per i quali l’imposta è stata detratta dal cedente la base imponibile è aumentata dal 10% al 15%.

PROPOSTA DI ADEGUAMENTO DEI REDDITI D’IMPRESA 2003 - 2004 cc. 510-520

Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione, l’Agenzia delle Entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile Irap, relativa ai periodi di imposta in corso al 31.12.2003 ed al 31.12.2004, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31.10.2005, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall’Anagrafe tributaria.

Agli importi si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’Irap, del 28% e per le altre tipologie di soggetti del 23%. L’accettazione delle proposte comporta il pagamento dell’Iva applicando all’ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.

L’adeguamento per i redditi 2003 e 2004, consentito a coloro che si avvalgono della programmazione fiscale, si perfeziona con il versamento, entro il 16.10 del 1° anno di applicazione dell’istituto della programmazione fiscale, degli importi previsti. Per ciascun periodo d’imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro (società di capitali) e 1.500 euro (altri soggetti).

Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi. Qualora gli importi da versare complessivamente per l’adeguamento eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50% dell’importo eccedente può essere versato entro il successivo 16.12, maggiorato degli interessi legali.

L’omesso versamento non determina l’inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31.12 del 2° anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30% delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i 30 giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile il ravvedimento operoso.

Il perfezionamento dell’adeguamento non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggior reddito, superiore al 50% del reddito definito e comunque non inferiore a 150 milioni di lire (€ 77.468,53).

L’accettazione della proposta di adeguamento esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È quindi escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d’imposta successivo del credito Iva risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle predette dichiarazioni.

IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI SUL VALORE CATASTALE DEGLI IMMOBILI DELLE PERSONE FISICHE c. 497

In deroga alla disciplina ordinaria ai fini dell’imposta di registro, per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all’atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore catastale dell’immobile determinato attraverso gli appositi coefficienti, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto. Gli onorari notarili sono ridotti del 20%.

ADEMPIMENTI - Professionisti, debutto antiriciclaggio

Entro fine mese i regolamenti che recepiscono le linee dell’Unione Europea: Sta per essere emanato il provvedimento con cui si dà attuazione alla seconda Direttiva UE n. 2001/97 sull’antiriciclaggio. Il varo del regolamento segnerà l’entrata in vigore dei nuovi obblighi previsti per avvocati, notai, dottori commercialisti e ragionieri, revisori contabili e consulenti del lavoro: in particolare degli obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni e segnalazione delle operazioni sospette. Anche la legge comunitaria 2005, all’esame del Parlamento, si inserisce in questo quadro prevedendo un ampliamento della platea dei soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio con l’inclusione dei tributaristi non iscritti in Albi e degli intermediari fiscali abilitati ed iscritti nei ruoli delle Camere di Commercio

PRIVACY “LE MISURE DI SICUREZZA – RINVIATE AL 31 MARZO 2006”

Entro tale data va redatto il Dps

Con il Decreto Milleproroghe approvato il 22 dicembre 2005 sono stati rinviati al 31 marzo 2006 gli adempimenti a carico delle imprese sulle nuove misure minime di sicurezza previste dagli articoli 180 e 181 del D. Lgsl 196/2003 - Codice della Privacy.

L’obbligo di password per l’accesso ai dati, l’accesso riservato agli archivi cartacei e la protezione dei computer con programmi anti intrusione per molti osservatori sono misure già previste e in vigore in base al DPR 28 luglio 1999, n. 318.

Il nuovo Decreto prescrive che il titolare alla Sicurezza deve, entro il 31 marzo 2006, adottare le nuove misure minime di sicurezza a predisporre il Dps (Documento Programmatico sulla Sicurezza) previsto all’art. 34 del D. Lgsl 196/2003; è differito invece al 30 giugno 2006 il termine per l’adeguamento degli strumenti elettronici sui quali, per ragioni tecniche, non è possibile l’immediata applicazione delle misure minime di sicurezza.

Si evidenzia l’obbligo a carico del titolare dei trattamenti dei dati, di predisporre un documento con il quale vengono descritte le ragioni ostative che non hanno permesso la applicazione delle norme di sicurezza entro il termine stabilito.Tale documento, con data certa, deve essere conservato presso l’azienda.

Occorre infine precisare che il citato articolo 180 del Codice della Privacy distingue le vecchie misure dalle nuove misure minime sulla sicurezza dei dati descritte negli art 33-34-35 e nel Disciplinare Tecnico inserito come allegato b) in calce al Codice.

Le vecchie norme sono quelle descritte nel D.P.R. 318/1999, quelle nuove sono contenute e introdotte ex novo nel Codice della Privacy, ne deriva che solo le nuove norme minime di sicurezza sono da considerarsi inserite nella proroga al 31 marzo 2006.

Da non sottovalutare la rilevanza di carattere penale per eventuali inosservanze delle norme ai sensi dell’art. 169 del D. Lgsl 196/2003 già a partire dalle vecchie norme del D.P.R. 318/1999.

Settore Casa “LE NUOVE MISURE DELLA FINANZIARIA 2006”

La proposta del Governo nel maxiemendamento

IL PIANO CASA

La proposta, il cui primo promotore è l’On. Renato Brunetta, Consulente economico di Palazzo Chigi, prevede la vendita agli assegnatari della case ex Iacp ad un prezzo non di mercato ma calcolato in base al canone di locazione e al reddito dell’utilizzatore. La norma consentirà a migliaia di famiglie (si parla di oltre 500.000!!!) di diventare proprietari di casa,con un ricavo di 25-30 miliardi di Euro da investire in un “Piano Casa” per l’emergenza abitativa tramite la Conferenza Stato – Regioni dando agli enti territoriali la competenza per gestire le risorse economiche tramite il finanziamento di mutui agevolati alle giovani coppie e agli immigrati, agevolando la costituzione di cooperative edilizie, ed erogando mutui per manutenzione del patrimonio abitativo.

LE PLUSVALENZE

Viene modificata la tassazione sulle vendite di terreni ed immobili in genere venduti o costruiti entro i 5 (cinque) anni dall’acquisto. Il contribuente sarà soggetto ad una Imposta Sostitutiva del 12,50% da calcolare sulla plusvalenza prodotta (differenza di prezzo tra l’acquisto e la vendita). Dalla norma sono esclusi la “prima casa” e gli immobili pervenuti per successione o donazione. Dal 01/01/2006 le plusvalenze realizzate per le vendite nel quinquennio non faranno più parte dell’imponibile dell’Imposta sui Redditi. Uno sconto non da poco rispetto alla vecchia norma.

L’IMPOSTA DI REGISTRO SUL VALORE CATASTALE

L’Imposta di Registro da corrispondere al momento della stipulazione dell’atto notarile di compravendita sarà calcolata sul valore catastale. Rispetto al passato, l’acquirente avrà quindi l’interesse di pretendere dal notaio che nell’atto pubblico venga citato il prezzo reale di acquisto oltre al valore catastale, quest’ultimo ai soli effetti fiscali, senza rischiare di dover pagare delle maggiori imposte e sanzioni per aver occultato il valore venale del bene. L’auspicio dello Stato, con questa novità fiscale è quello di cercare di fare emergere il “nero” e i reali valori di mercato degli immobili per l’applicazione delle future disposizioni di aggiornamento degli estimi catastali, anche in previsione di una riforma del “Catasto”.

LE TARIFFE NOTARILI SCONTATE

Al fine di compensare l’aumento delle competenze notarili a seguito del maggiore valore dell’immobile dichiarato nell’atto come prevedono le nuove disposizioni, la finanziaria ha previsto una riduzione del 20% sulle tariffe notarili.

LE RISTRUTTURAZIONI

Sono state prorogate le agevolazioni per le ristrutturazioni di fabbricati abitativi. La detrazione passa dal 36% al 41%, ma aumenta contestualmente l’IVA dal 10% al 20%.

I MUTUI PER LE GIOVANI COPPIE

E’ stato costituito un fondo di 10.000.000 di euro al quale potranno accedere le giovani coppie per finanziare mutui agevolati finalizzati all’acquisto della prima casa.

COSTRUZIONI SULLE SPIAGGIE

Sarà consentito edificare strutture turistico alberghiere in prossimità delle spiaggie come già previsto nel ddl. sulla competitività.

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