|
DETRAZIONE
41% SULLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE c. 121
Sono prorogate per l’anno 2006, per una
quota pari al 41% degli importi rimasti a carico del contribuente,fermi
restando gli ammontari complessivi e le altre condizioni
previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero
del patrimonio edilizio relative agli:
- interventi di recupero
del patrimonio edilizio per le spese sostenute dall’1.01.2006
al 31.12.2006;
- interventi di restauro e risanamento conservativo
e di ristrutturazione edilizia, eseguiti entro il 31.12.2006
dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva
alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30.06.2007.
L’intervento compensa l’aumento dell’aliquota
IVA applicabile dall’1.01.2006
agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che dal 10%
passa al 20% per il mancato rinnovo dell’agevolazione.
RIVALUTAZIONE BENI
D’IMPRES A cc. 469-472
La rivalutazione dei beni d’impresa e delle
partecipazioni (escluse le aree fabbricabili) può essere
eseguita, con riferimento ai beni risultanti dal bilancio
relativo all’esercizio in corso alla data del 31.12.2004,
nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo per il
quale il termine di approvazione scade successivamente all’1.01.2006.
Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si
considera fiscalmente riconosciuto, ai fini delle imposte
sui redditi e dell’Irap, a decorrere
dal 3° esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata
eseguita.
L’imposta sostitutiva, dovuta nella misura
del 12% per i beni ammortizzabili e del 6% per i beni non
ammortizzabili, è versata entro il termine
di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo
d’imposta con riferimento
al quale la rivalutazione è eseguita.
Il saldo di rivalutazione può essere assoggettato,
in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi e dell’Irap, nella
misura del 7%. L’imposta sostitutiva deve essere bbligatoriamente
versata in 3 rate annuali, senza pagamento di interessi, entro
il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente
secondo i seguenti importi: 10% nel 2006; 45% nel 2007; 45% nel
2008. Si applicano, se compatibili, le disposizioni di cui all’art.
1, cc. 475, 477 e 478 della L. 311/2004.
RIVALUTAZIONE AREE EDIFICABILI
cc. 473-475
Le disposizioni sulla rivalutazione dei
beni d’impresa si applicano, se compatibili,
limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate,
o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici
esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta
l’attività d’impresa. I predetti
beni devono risultare dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla
data del 31.12.2004 ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati
di contabilità,
essere annotati alla medesima data nel registro dei beni ammortizzabili
o nei registri IVA.
La rivalutazione deve riguardare tutte
le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea;
si considerano comprese in distinte categorie le aree edificabili
aventi diversa destinazione urbanistica. La rivalutazione è possibile
a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area,
ancorché previa
demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i 5 anni
successivi all’effettuazione
della rivalutazione; sono applicabili le disposizioni sulla
responsabilità solidale
(art. 34, c. 3 D.P.R. n. 602/1973).
I termini di accertamento decorrono dalla
data di utilizzazione edificatoria dell’area. L’imposta sostitutiva
dovuta, nella misura del 19%, deve essere obbligatoriamente
versata in 3 rate annuali, senza pagamento di interessi,
entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui
redditi, come segue: a) 40% nel 2006; b) 35% nel 2007; c)
25% nel 2008.
IMPOSTA SOSTITUTIVA
SULLE PLUSVALENZE DEGLI IMMOBILI c. 496
In caso di cessioni a titolo oneroso di
beni immobili acquistati o costruiti da non più di
5 anni e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria
secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della
cessione, all’atto
della cessione e su richiesta della parte venditrice resa
al notaio, sulle plusvalenze realizzate si applica un’imposta
sostituiva dell’imposta
sul reddito del 12,50%. A seguito della richiesta, il notaio
provvede anche all’applicazione e al versamento
dell’imposta sostitutiva della plusvalenza di cui sopra,
ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica
altresì all’Agenzia
delle Entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo
periodo, secondo le modalità stabilite
con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia.
DETRAZIONE IVA SU AUTOVEICOLI c. 125
Il
regime IVA afferente ciclomotori, motocicli, autovetture
e autoveicoli è stato
prorogato al 31.12.2006; in merito all’acquisto, importazione
e acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria,
noleggio e simili di detti veicoli, l’indetraibilità è ridotta
dal 90% all’85%
del relativo ammontare. Per le cessioni dei veicoli
per i quali l’imposta è stata detratta
dal cedente la base imponibile è aumentata dal 10%
al 15%.
PROPOSTA DI ADEGUAMENTO DEI REDDITI
D’IMPRESA
2003 - 2004 cc. 510-520
Ai contribuenti destinatari delle proposte
di programmazione, l’Agenzia delle
Entrate formula altresì una proposta di adeguamento
dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della
base imponibile Irap, relativa ai periodi di imposta
in corso al 31.12.2003 ed al 31.12.2004, per i quali
le dichiarazioni sono state presentate entro il 31.10.2005,
sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati
a seguito di elaborazioni effettuate dall’Anagrafe
tributaria.
Agli importi si applica, per le società di capitali che non hanno optato per
la trasparenza fiscale, un’imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi, delle relative addizionali e
dell’Irap, del
28% e per le altre tipologie di soggetti del 23%.
L’accettazione
delle proposte comporta il pagamento dell’Iva applicando
all’ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto
conto dell’esistenza
di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette
a regimi speciali, l’aliquota
media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa
alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa
alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume
d’affari dichiarato.
L’adeguamento per i redditi 2003 e 2004, consentito a coloro che si avvalgono
della programmazione fiscale, si perfeziona con il
versamento, entro il 16.10 del 1° anno di applicazione dell’istituto della programmazione
fiscale, degli importi previsti. Per ciascun periodo d’imposta,
gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non
possono essere inferiori a 3.000 euro (società di
capitali) e 1.500 euro (altri soggetti).
Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi. Qualora gli
importi da versare complessivamente per l’adeguamento
eccedano la somma di 10.000 euro per le società di
capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il
50% dell’importo
eccedente può essere versato entro il successivo
16.12, maggiorato degli interessi legali.
L’omesso versamento non determina l’inefficacia della definizione; per il recupero
delle somme non corrisposte alle predette scadenze
si procede all’iscrizione
a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica
delle relative cartelle entro il 31.12 del 2° anno
successivo al termine del versamento, ed è dovuta
una sanzione pari al 30% delle somme non versate,
ridotta alla metà in
caso di versamento eseguito entro i 30 giorni successivi
alle rispettive scadenze, e gli interessi legali.
Non è applicabile
il ravvedimento operoso.
Il perfezionamento dell’adeguamento non esclude l'esercizio dell'ulteriore
azione accertatrice se sopravviene la conoscenza
di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggior reddito,
superiore al 50% del reddito definito e comunque non inferiore a 150 milioni
di lire (€ 77.468,53).
L’accettazione della proposta di adeguamento esclude la rilevanza a qualsiasi
effetto delle eventuali perdite risultanti dalla
dichiarazione. È quindi
escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo
delle predette perdite. È altresì escluso
il riporto al periodo d’imposta successivo del credito
Iva risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi
d’imposta
oggetto di definizione, nonché il
rimborso risultante dalle predette dichiarazioni.
IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI
SUL VALORE CATASTALE DEGLI IMMOBILI DELLE PERSONE FISICHE
c. 497
In deroga alla disciplina ordinaria ai fini
dell’imposta
di registro, per le sole cessioni fra persone fisiche
che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali,
artistiche o professionali, aventi ad oggetto
immobili ad uso abitativo e relative pertinenze,
all’atto della
cessione e su richiesta della parte acquirente resa
al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte
di registro, ipotecarie e catastali è costituita
dal valore catastale dell’immobile
determinato attraverso gli appositi coefficienti,
indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato
nell’atto. Gli onorari
notarili sono ridotti del 20%.
ADEMPIMENTI - Professionisti, debutto antiriciclaggio
Entro fine mese i regolamenti che recepiscono
le linee dell’Unione
Europea: Sta per essere emanato il provvedimento
con cui si dà attuazione
alla seconda Direttiva UE n. 2001/97 sull’antiriciclaggio.
Il varo del regolamento segnerà l’entrata
in vigore dei nuovi obblighi previsti per avvocati,
notai, dottori commercialisti e ragionieri, revisori
contabili e consulenti del lavoro: in particolare
degli obblighi di identificazione, conservazione
delle informazioni e segnalazione delle operazioni
sospette. Anche la legge comunitaria 2005, all’esame
del Parlamento, si inserisce in questo quadro
prevedendo un ampliamento della platea dei soggetti
obbligati agli adempimenti antiriciclaggio con
l’inclusione
dei tributaristi non iscritti in Albi e degli
intermediari fiscali abilitati ed iscritti nei
ruoli delle Camere di Commercio
PRIVACY “LE MISURE DI SICUREZZA – RINVIATE
AL 31 MARZO 2006”
Entro tale data va redatto il Dps
Con il Decreto Milleproroghe approvato il
22 dicembre 2005 sono stati rinviati al 31 marzo 2006 gli
adempimenti a carico delle imprese sulle nuove misure minime
di sicurezza previste dagli articoli 180 e 181 del D. Lgsl
196/2003 - Codice della Privacy.
L’obbligo di password
per l’accesso
ai dati, l’accesso
riservato agli archivi cartacei e la protezione dei
computer con programmi anti intrusione per molti osservatori
sono misure già previste
e in vigore in base al DPR 28 luglio 1999, n. 318.
Il nuovo
Decreto prescrive che il titolare alla Sicurezza deve,
entro il 31 marzo 2006, adottare le nuove misure minime di
sicurezza a predisporre il Dps (Documento Programmatico sulla
Sicurezza) previsto all’art.
34 del D. Lgsl 196/2003; è differito invece al 30
giugno 2006 il termine per l’adeguamento degli strumenti
elettronici sui quali, per ragioni tecniche,
non è possibile
l’immediata applicazione delle misure minime di
sicurezza.
Si evidenzia l’obbligo a carico del titolare
dei trattamenti dei dati, di predisporre un documento
con il quale vengono descritte le ragioni ostative
che non hanno permesso la applicazione delle
norme di sicurezza entro il termine stabilito.Tale
documento, con data certa, deve essere conservato
presso l’azienda.
Occorre infine precisare che il citato articolo
180 del Codice della Privacy distingue
le vecchie misure dalle nuove misure minime sulla sicurezza
dei dati descritte negli art 33-34-35 e
nel Disciplinare Tecnico inserito come allegato b) in calce
al Codice.
Le vecchie norme sono quelle descritte nel
D.P.R. 318/1999, quelle nuove sono contenute
e introdotte ex novo nel Codice della Privacy, ne deriva
che solo le nuove norme minime di sicurezza sono
da considerarsi inserite nella proroga
al 31 marzo 2006.
Da non sottovalutare la rilevanza di carattere
penale per eventuali inosservanze delle
norme ai sensi dell’art.
169 del D. Lgsl 196/2003 già a partire dalle
vecchie norme del D.P.R. 318/1999.
Settore Casa “LE NUOVE MISURE DELLA
FINANZIARIA 2006”
La proposta del Governo nel maxiemendamento
IL PIANO CASA
La proposta, il cui primo promotore è l’On. Renato Brunetta, Consulente economico
di Palazzo Chigi, prevede la vendita agli assegnatari
della case ex Iacp ad un prezzo non di mercato ma calcolato in base al canone
di locazione e al reddito dell’utilizzatore.
La norma consentirà a migliaia di famiglie (si
parla di oltre 500.000!!!) di diventare proprietari
di casa,con un ricavo di 25-30 miliardi di Euro
da investire in un “Piano
Casa” per
l’emergenza
abitativa tramite la Conferenza Stato – Regioni
dando agli enti territoriali la competenza per
gestire le risorse economiche tramite il finanziamento
di mutui agevolati alle giovani coppie e agli
immigrati, agevolando la costituzione di cooperative
edilizie, ed erogando mutui per manutenzione
del patrimonio abitativo.
LE PLUSVALENZE
Viene modificata la tassazione sulle vendite
di terreni ed immobili in genere venduti o costruiti entro
i 5 (cinque) anni dall’acquisto.
Il contribuente sarà soggetto ad una Imposta
Sostitutiva del 12,50% da calcolare sulla plusvalenza
prodotta (differenza di prezzo tra l’acquisto
e la vendita). Dalla norma sono esclusi la “prima
casa” e
gli immobili pervenuti per successione o donazione.
Dal 01/01/2006 le plusvalenze realizzate per
le vendite nel quinquennio non faranno più parte
dell’imponibile dell’Imposta
sui Redditi. Uno sconto non da poco rispetto
alla vecchia norma.
L’IMPOSTA DI REGISTRO SUL VALORE CATASTALE
L’Imposta di Registro da corrispondere al momento della stipulazione dell’atto
notarile di compravendita sarà calcolata sul valore
catastale. Rispetto al passato, l’acquirente avrà quindi
l’interesse
di pretendere dal notaio che nell’atto pubblico
venga citato il prezzo reale di acquisto oltre al
valore catastale, quest’ultimo
ai soli effetti fiscali, senza rischiare di dover
pagare delle maggiori imposte e sanzioni per aver
occultato il valore venale del bene. L’auspicio
dello Stato, con questa novità fiscale è quello di
cercare di fare emergere il “nero” e i
reali valori di mercato degli immobili per l’applicazione
delle future disposizioni di aggiornamento degli
estimi catastali, anche in previsione di una riforma
del “Catasto”.
LE TARIFFE NOTARILI SCONTATE
Al fine di compensare l’aumento delle competenze notarili a seguito del maggiore
valore dell’immobile dichiarato nell’atto come prevedono
le nuove disposizioni, la finanziaria ha previsto
una riduzione del 20% sulle tariffe notarili.
LE
RISTRUTTURAZIONI
Sono state prorogate le agevolazioni per
le ristrutturazioni di fabbricati abitativi. La detrazione
passa dal 36% al 41%, ma aumenta contestualmente l’IVA
dal 10% al 20%.
I MUTUI PER LE GIOVANI COPPIE
E’ stato costituito un fondo di 10.000.000 di euro al quale potranno accedere
le giovani coppie per finanziare mutui agevolati
finalizzati all’acquisto
della prima casa.
COSTRUZIONI SULLE SPIAGGIE
Sarà consentito edificare strutture turistico alberghiere in prossimità delle
spiaggie come già previsto nel ddl. sulla competitività.
torna all'indice |